HAI UNA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO?
STAI SUBENDO PIGNORAMENTI, FERMI AMMINISTRATIVI?
NON RIESCI PIU' A SOSTENERE I TUOI DEBITI?
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CON RESET, ATTRAVERSO LA L. 3/12, POTRESTI AVER TROVATO LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI
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ABBATTI I TUOI DEBITI, RIDUCENDOLI E RENDENDOLI SOSTENIBILI RISPETTO ALLE TUE ENTRATE

C'è una soluzione che pochi conoscono: la Legge 3/12.
Questa legge ha già permesso a persone in difficoltà come te di uscire dalla crisi.

Ad oggi abbiamo effettuato 1727 consulenze.

Se stai leggendo questo sito, molto probabilmente, sei in difficoltà finanziaria, non riesci a far fronte ai tuoi debiti perché le tue entrate si sono ridotte e le spese sono sempre più alte.

La Legge del sovraindebitamento si rivolge molto probabilmente proprio a te, si rivolge a tutti i soggetti non fallibili, rientranti nelle categorie sotto esposte, che sono sommersi dai debiti, a tutti coloro che versano in una situazione di difficoltà economica dovuta allo squilibrio tra entrate e uscite, a tutti coloro che stanno subendo procedure esecutive e che non hanno più accesso al credito.

Se rientri in una delle categorie sotto esposte, la Legge 3/12, legge sul sovraindebitamento, potrebbe essere la tua soluzione effettua il test per vedere, rispondendo anche a 7 semplici domande, se la L.3/12 potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi finanziari.

La L. 3/12 o legge salvasuicidi è rivolta:

  • ai consumatori: tutti questi soggetti che hanno assunto debiti per fini estranei ad una attività imprenditoriale o professionale

  • ai piccoli imprenditori: vale a dire l’impresa che ha un fatturato degli ultimi tre anni inferiore a 200.000 euro, che ha un patrimonio inferiore a 300.000 euro e che ha un debito inferiore a 500.000

  • alle seguenti altre categorie: artigiani, liberi professionisti, imprese agricole, start up innovative, onlus

Per accedere alla procedura occorrono presupposti oggettivi e soggettivi.

Il presupposto oggettivo è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In parole semplici se hai più uscite che entrate ed il tuo patrimonio non è sufficiente a pagare tutti i debiti contratti la Legge sul sovraindebitamento è la soluzione ai tuoi problemi.

E' pertanto possibile parlare di sovraindebitamento ogni qualvolta ricorra l'impossibilità manifestata per il debitore di far fronte all'insieme dei debiti.

Non possono fruire dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore coloro che:

  • sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/12

  • hanno già fatto ricorso, nei 5 anni precedenti a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

  • hanno subito, per cause a loro imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano

  • hanno presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale

Per il piano del consumatore è necessario altresì il requisito della meritevolezza, vale a dire che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. I comportamenti valutabili ai fini del giudizio di non meritevolezza non sono necessariamente dolosi, ma si può trattare anche di comportamenti colposi o meramente negligenti. Qualora hai contratto, quindi, debiti perché il tenore della vita è aumentato, perché sono diminuite le tue capacità di spesa, perché una persona del tuo nucleo famigliare ha perso il lavoro, sei un soggetto meritevole e pertanto puoi accedere ai benefici previsti.

I benefici che si possono avere fin da subito, alla presentazione della domanda sono:

  • pianificare, posticipare, rateizzare, ridurre o annullare i tuoi debiti

  • sospendere le procedure esecutive anche già azionate

  • inibire azioni esecutive che stanno per aggredire il tuo patrimonio

  • sospendere il pagamento dei mutui

I benefici che si possono avere alla fine della procedura sono:

  • liberarsi dai debiti (esdebitazione)

  • una nuova possibilità di accesso al credito dopo la cancellazione dalle centrali rischi e crif

Non a caso la legge sul sovraindebitamento consente una ripartenza, un nuovo inizio, un fresh start.

Grazie alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013) i consumatori e tutti i soggetti “non-fallibili” hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento delle propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento, godendo di una decurtazione dei debiti e soprattutto della c.d. esdebitazione.

Il sovraindebitamento è la situazione che si crea quando c’è un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (cioè i pagamenti da effettuare) ed il proprio patrimonio liquidabile: quando cioè ci si trova nella definitiva impossibilità di far fronte ai propri impegni pur godendo di un reddito o di un patrimonio.

La L. 3/12 prevede tre soluzioni:

  • il piano del consumatore: che prevede la soddisfazione dei creditori sulla base del piano del consumatore proposto dal debitore in cui non è necessario l’accordo con i creditori

  • accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti e per la soddisfazione dei creditori sulla base del piano proposto dal debitore. La fondamentale differenza rispetto al piano del consumatore è che in questa ipotesi è necessaria l’accordo con i creditori

  • la liquidazione del patrimonio: procedura alla quale si accede in caso di mancato successo delle prime due procedure o in caso di volontà del debitore di voler liquidare tutto il suo patrimonio per soddisfare i propri creditori

Tutte e tre le procedure mirano alla gestione ottimale dei debiti a pagare soltanto quello che si può ragionevolmente pagare con l’obiettivo di cancellare tutti i debiti, una volta per tutti, che non possono essere sostenuti.

La liquidazione del patrimonio potrebbe essere una soluzione dolorosa ma non sempre evitabile. Considera che qualora non ci siano altre soluzioni i tuoi creditori cercheranno comunque di vendere il tuo patrimonio per soddisfare i loro crediti. Anche in questa ipotesi la procedura che ti consigliamo, in ogni caso ti permette di cancellare definitivamente i tuoi debiti, anche qualora il tuo patrimonio non dovesse poter soddisfare tutti i creditori.

Il debitore deve presentare un’istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Ente o Professionista abilitato (denominato Organismo di Composizione della Crisi: OCC), che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. L'accordo richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, infatti la procedura tende al raggiungimento di un accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza (ma attenzione, il silenzio vale come accettazione). Il debitore viene ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha la procedura relativa al piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, in quanto il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti di tutti) sulla base della sola valutazione del Tribunale. Con entrambe le procedure la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di eventuali propri crediti futuri. In ogni caso il debitore deve indicare come intende ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti, con scadenze e modalità di pagamento, precisando per quali elementi l'accordo o il piano risulta fattibile (cioè realizzabile). E’ possibile prevedere l'intervento di terzi che offrano garanzie, previo loro consenso scritto. Dopo il deposito della richiesta, si avvia un procedimento che deve verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori). Con la presentazione del piano del consumatore si ha la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso come avviene nell’ipotesi della proposta di accordo.

Il giudice omologa il piano, a prescindere dal consenso dei creditori, quando:

  • verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse, ecc.)

  • esclude che il consumatore abbia assunto dei debiti senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere

  • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

Durante le procedure il giudice sospende ogni azione esecutiva (ad es. pignoramento) sui beni del debitore. Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano.

In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Qualora non sia possibile ricorrere all’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere, è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad eccezione di alcuni beni che sono impignorabili). L’intero patrimonio, qualunque sia il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi:

  • quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria

  • nel caso in cui durante la procedura risultino compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori - quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti

  • quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso

Con l'esecuzione dell’accordo con i creditori, del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore risulta esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non soddisfatti o soddisfatti in parte. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà quindi sollevato da ogni debito ancora non onorato: avrà quindi davanti a sé una “fresh start” o nuovo inizio.

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